Cestui Che Vie Act 1666 tradotto “costui che vive”
Il **Cestui Que Vie Act del 1666** è una legge promulgata durante il regno di Carlo II in Inghilterra. Questo atto è stato introdotto per affrontare questioni legali relative alla proprietà e ai beni durante un periodo di grande caos, come la peste bubbonica e il Grande Incendio di Londra, che portarono alla scomparsa o morte di molte persone senza chiara documentazione.
Il concetto di Cestui Que Vie è strettamente legato all’istituto del Trust, in particolare nel contesto della sua attuazione e gestione. Il termine “Cestui Que Vie” si riferisce a una persona il cui stato di vita è incerto, e nel contesto del Trust, rappresenta il beneficiario, ovvero colui che beneficia dei beni detenuti dal trustee.
L’atto stabilisce che, se una persona è dichiarata “morta” (giuridicamente) o “scomparsa” per un periodo di sette anni senza prove del contrario, può essere considerata legalmente deceduta, questo riscontro lo recita l’art. 58 c.c., il quale afferma che, “quando sono trascorsi dieci anni dal giorno risalente l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art 50 c.c., può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”. Questo permetteva ai beni e alle proprietà di quella persona di essere gestiti o trasferiti, evitando situazioni d’incertezza legale.
Le presenti informazioni non sono teorie complottiste, esse si legano a un concetto attuativo e dimostrativo, presente nella maggior parte degli atti di nascita in forma integrale/anastatica dei loro registri, dove i genitori prendono forma o di “dichiaranti”, o di “testimoni”, mai come padre e madre, mentre il nascituro il cui Nome indica ma non qualifica, viene ascritto in maiuscolo, anteponendo prima il cognome poi il nome rilevando una violazione del diritto all’identità, una violazione dell’art. 6 c.c., e una violazione dell’art. 22 costituzione, il diritto all’identità è uno di quei diritti considerati Inviolabili, la più alta forma di schiavitù sostituita da servitù contrattuale, il cui numero di protocollo diventa un censimento a tutti gli effetti, denominato in diritto romano “Manumissio Census” manomissione censoria.
Cosa accade in tutto ciò? Avviene una mistificazione della “persona” (fisica non biologica), una pianificazione di un contratto legale vincolante all’interno del quale la “maschera” o parte attorea è solo giuridica, l’atto di nascita in copia integrale/anastatica è un “Reverse Trust”, centro d’imputazione giuridica.
Cos’è un Reverse Trust?
Un Reverse Trust, o trust inverso, è una particolare tipologia di Trust in cui il beneficiario iniziale diventa, in un secondo momento, il trustee secondario. Questa struttura viene spesso utilizzata in ambito successorio o per la pianificazione patrimoniale, con l’obiettivo di sostituire il diritto di proprietà, il cui patrimonio diventa la garanzia fideiussoria, una gestione dei beni altrui nel corso del tempo.
Come Nasce un Reverse Trust?
La nascita di un Reverse Trust avviene attraverso un atto istitutivo, un documento legale che definisce tutti gli aspetti del Trust, compresi:
* Il settlor: La persona che istituisce il Trust (atto di nascita) trasferisce i beni.
*Il trustee iniziale: è l’ente comunale a cui vengono inizialmente affidati i beni.
*I beneficiari iniziali: Le persone che dovrebbero beneficiare del Trust sin dall’inizio vengono delegati attraverso l’istituto giuridico della “delegazione”, è l’incarico che un soggetto, detto delegante, conferisce a un altro soggetto, detto delegato, di pagare o di promettere di pagare a un terzo, detto delegatario. È una forma di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
*Il beneficiario finale: La persona (maschera/finzione) che diventerà trustee(secondario) e beneficerà del trust in un secondo momento il possesso, il godimento, la concessione, ma non l’istituto giuridico della proprietà, il cui mantenimento di controllo dei beni è limitato.
*I beni del Trust: L’insieme dei beni trasferiti nel Trust sono amministrati dal Trustee iniziale, ovvero i pseudo amministratori pubblici (che pubblici non sono).
*La legge applicabile: La legge che regola il Trust varia a seconda del paese in cui viene istituito, in questo caso l’Italia attraverso l’ applicazione del Civil Law (diritto privato), Diritto Romano detto anche Positivo.
In termini contemporanei, il Cestui Que Vie Act viene frequentemente analizzato in ambito legale e teorico, specialmente in relazione a questioni riguardanti i trust e i diritti di proprietà. Alcuni media lo associano a teorie complottiste legate al concetto di sovranità individuale, ma tali interpretazioni trovano un fondamento giuridico solo in minima parte. In caso contrario, sarebbe necessario spiegare perché gli enti corporativi di norma presuppongono l’accettazione dell’esistenza in vita.
Non esiste una traduzione ufficiale in italiano della legge, ma il testo originale può essere trovato negli archivi storici britannici al seguente link
https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11